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    GDPR

    (General Data Protection Regulation)

    L’art. 32 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (il cosiddetto GDPR) indica gli obblighi per il titolare e per il responsabile del trattamento, nonché i requisiti necessari per i dati personali:

    Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendono, tra le altre, se del caso:

    • la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
    • la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
    • la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità  e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
    • le procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.